Art. 14
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[1](Art. 4 R. D. L. 11 ottobre 1914, n. 1089, convertito nella legge 4 gennaio 1917, n. 11).
[2]Per le anticipazioni su pegno di prodotti agricoli previste al N. 2 dell'art. 5, qualora il debitore non paghi alla scadenza, o il prodotto depositato minacci di deteriorarsi, e il debitore non estingua il debito nel termine di sette giorni dall'invito ricevuto mediante lettera raccomandata, l'istituto sovventore ha diritto di far vendere il pegno senza formalita' giudiziarie, e con le modalita' degli articoli 477, 478 e 479 del codice di commercio.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva