Art. 15

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 aprile 1926 al 10 agosto 1928. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 16 legge 23 gennaio 1887, n. 4276; Art. 13 D. L. 10 maggio 1917, n. 788).

[2]I prestiti di cui all'art. 5 avranno forma cambiaria. La cambiale dovra' portare l'indicazione dello scopo del prestito e del fondo per il quale esso e' accordato.

[3]Per le cambiali non eccedenti le L. 1500 il croce segno del debitore che dichiari di non saper scrivere, o non possa firmare per impedimento fisico, e' sufficiente per tutti gli effetti di legge. La cambiale pero' deve essere controfirmata da due testimoni capaci di intervenire validamente negli atti pubblici, a termini delle leggi vigenti e la loro firma sara' autenticata da un notaio o dal sindaco o dal giudice conciliatore. L'autenticazione e' gratuita. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il Regio D.L. 16 ottobre 1924, n. 1692, convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1926, n. 558, ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "E' elevato da L. 1500 a L. 5000 il limite fissato per la validita' delle cambiali accettate mediante crocesegno, a termini del capoverso dell'art. 15 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932".

Testo vigente dal 14 aprile 1926 al 10 agosto 1928 · versione 6 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art15 · fonte su Normattiva