Art. 15
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 aprile 1926 al 10 agosto 1928. Leggi il testo vigente →
[2]I prestiti di cui all'art. 5 avranno forma cambiaria. La cambiale dovra' portare l'indicazione dello scopo del prestito e del fondo per il quale esso e' accordato.
[3]Per le cambiali non eccedenti le L. 1500 il croce segno del debitore che dichiari di non saper scrivere, o non possa firmare per impedimento fisico, e' sufficiente per tutti gli effetti di legge. La cambiale pero' deve essere controfirmata da due testimoni capaci di intervenire validamente negli atti pubblici, a termini delle leggi vigenti e la loro firma sara' autenticata da un notaio o dal sindaco o dal giudice conciliatore. L'autenticazione e' gratuita. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 16 ottobre 1924, n. 1692, convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1926, n. 558, ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "E' elevato da L. 1500 a L. 5000 il limite fissato per la validita' delle cambiali accettate mediante crocesegno, a termini del capoverso dell'art. 15 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932".
Testo vigente dal 14 aprile 1926 al 10 agosto 1928 · versione 6 su Normattiva