Art. 16

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[1](Art. 15 legge 25 gennaio 1887, n. 1276; art. 1 D. L. L. 22 giugno 1919, n. 1190; art. 1 e 13 legge 8 ottobre 1920, n. 1479).

[2]Con decreti del ministro di agricoltura sara' fissato annualmente il limite massimo dell'interesse che puo' essere percepito dagli Istituti esercenti il credito agrario sulle operazioni indicate nell'art. 5.

[3]Gli enti intermediari non potranno, senza l'autorizzazione del ministro di agricoltura, percepire un interesse maggiore del due per cento di quello che corrispondono ai rispettivi Istituti sovventori.

Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art16 · fonte su Normattiva