Art. 17
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[1](Art. 19 Regolamento approvato con R. D. 14 novembre 1920, n. 1703).
[2]Sono considerate operazioni di credito per miglioramenti agrari i prestiti:
- a)per l'esecuzione di piantagioni (uliveti, vigneti, frutteti e simili);
- b)per trasformazioni di colture;
- c)per limitate sistemazioni di terreni e fabbricati.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva