Art. 17

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[1](Art. 19 Regolamento approvato con R. D. 14 novembre 1920, n. 1703).

[2]Sono considerate operazioni di credito per miglioramenti agrari i prestiti:

  • a)per l'esecuzione di piantagioni (uliveti, vigneti, frutteti e simili);
  • b)per trasformazioni di colture;
  • c)per limitate sistemazioni di terreni e fabbricati.

Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art17 · fonte su Normattiva