Art. 18
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[2]I prestiti di cui all'articolo precedente sono garantiti dal privilegio legale sui frutti pendenti e quelli raccolti nell' anno della scadenza del prestito e sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici e provenienti dai medesimi, a sensi dell'art. 8. A garanzia dei prestiti medesimi, puo' costituirsi un privilegio convenzionale, secondo le norme degli art. 9, 10 e 11.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva