Art. 18

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[1]Art. 1. legge 23 gennaio 1887, n. 4276; art. 9 D. L. 10 maggio 1917, n. 788; art. 19 Regolamento approvato con R. D. 14 novembre 1920, n. 1703).

[2]I prestiti di cui all'articolo precedente sono garantiti dal privilegio legale sui frutti pendenti e quelli raccolti nell' anno della scadenza del prestito e sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici e provenienti dai medesimi, a sensi dell'art. 8. A garanzia dei prestiti medesimi, puo' costituirsi un privilegio convenzionale, secondo le norme degli art. 9, 10 e 11.

[3]Ai prestiti stessi si applicano le disposizioni degli art. 6, 12, 13, 15 e 16.

Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art18 · fonte su Normattiva