Art. 19
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[2]Gli Istituti esercenti il credito agrario possono concedere mutui ipotecari per gli scopi seguenti:
- a)acquisto di terreni per scopo di miglioramenti agrari e per la costituzione della piccola proprieta' coltivatrice;
- b)affrancazioni di livelli e canoni e trasformazioni di debiti fondiari;
- c)costruzione e riattamento di fabbricati rurali destinati all'alloggio dei coltivatori, al ricovero del bestiame e alla conservazione delle scorte e dei prodotti agricoli, nonche' alla manipolazione di questi;
- d)costruzione di strade poderali;
- e)costruzione di opere per provvedere i fondi di acqua potabile e di irrigazione, per sistemare, prosciugare e rassodare terreni;
- f)costruzione di pozzi e abbeveratoi, di muri di cinta, siepi ed ogni altro mezzo atto a cingere o chiudere i fondi;
- g)estensione dell'elettricita' all'agricoltura, irrigazioni, sistemazioni montane, rimboschimenti e qualsiasi altra opera diretta al miglioramento stabile dei fondi.
[3]I mutui per gli scopi indicati alle lettere e) ed f) del presente articolo, quando abbiano durata non superiore a cinque anni, possono essere considerati come prestiti per miglioramenti agrari, anche agli effetti della garanzia.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva