Art. 19

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[1](Art 1 D. L. L. 22 giugno 1919, n. 1190; art. 1 legge 8 ottobre 1920, n. 1479; art. 20 Regolamento approvato con R. D. 14 novembre 1920, n. 1703).

[2]Gli Istituti esercenti il credito agrario possono concedere mutui ipotecari per gli scopi seguenti:

  • a)acquisto di terreni per scopo di miglioramenti agrari e per la costituzione della piccola proprieta' coltivatrice;
  • b)affrancazioni di livelli e canoni e trasformazioni di debiti fondiari;
  • c)costruzione e riattamento di fabbricati rurali destinati all'alloggio dei coltivatori, al ricovero del bestiame e alla conservazione delle scorte e dei prodotti agricoli, nonche' alla manipolazione di questi;
  • d)costruzione di strade poderali;
  • e)costruzione di opere per provvedere i fondi di acqua potabile e di irrigazione, per sistemare, prosciugare e rassodare terreni;
  • f)costruzione di pozzi e abbeveratoi, di muri di cinta, siepi ed ogni altro mezzo atto a cingere o chiudere i fondi;
  • g)estensione dell'elettricita' all'agricoltura, irrigazioni, sistemazioni montane, rimboschimenti e qualsiasi altra opera diretta al miglioramento stabile dei fondi.

[3]I mutui per gli scopi indicati alle lettere e) ed f) del presente articolo, quando abbiano durata non superiore a cinque anni, possono essere considerati come prestiti per miglioramenti agrari, anche agli effetti della garanzia.

Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art19 · fonte su Normattiva