Art. 2
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928. Leggi il testo vigente →
[2]I Monti frumentari che abbiano sospeso le operazioni di prestiti in natura, o si ritengano non piu' rispondenti ai fini dell'istituzione o ai bisogni delle classi agricole locali possono essere trasformati in casse agrarie a favore degli agricoltori del Comune.
[3]Gli Enti di cui alla lettera b) dell'articolo 1, che non possono utilmente funzionare, saranno consorziati con Monti o Casse di Comuni contermini, oppure saranno concentrati nell'Istituto di credito agrario regionale o provinciale creato con legge speciale. L'Istituto medesimo dovra' impiegare il capitale degli Enti concentrati di preferenza in prestiti agli abitanti dei Comuni in cui gli enti stessi risiedevano.
[4]La trasformazione, la costituzione in consorzio obbligatorio e la concentrazione saranno disposte con decreto del Ministro per l'agricoltura.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva