Art. 2

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[1](Art. 10 legge 29 marzo 1906, n. 100; art. 3 D. L. L. 22 giugno 1919, n. 1190; art. 11 legge 8 ottobre 1920, n. 1479).

[2]I Monti frumentari che abbiano sospeso le operazioni di prestiti in natura, o si ritengano non piu' rispondenti ai fini dell'istituzione o ai bisogni delle classi agricole locali possono essere trasformati in casse agrarie a favore degli agricoltori del Comune.

[3]Gli Enti di cui alla lettera b) dell'articolo 1, che non possono utilmente funzionare, saranno consorziati con Monti o Casse di Comuni contermini, oppure saranno concentrati nell'Istituto di credito agrario regionale o provinciale creato con legge speciale. L'Istituto medesimo dovra' impiegare il capitale degli Enti concentrati di preferenza in prestiti agli abitanti dei Comuni in cui gli enti stessi risiedevano.

[4]La trasformazione, la costituzione in consorzio obbligatorio e la concentrazione saranno disposte con decreto del Ministro per l'agricoltura.

Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art2 · fonte su Normattiva