Art. 20
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[1](Art. 21 Regolamento approvato con R. D. 14 novembre 1920, n. 1703).
[2]L'ipoteca a garanzia dei mutui di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente deve essere sempre di I° grado.
[3]I mutui ipotecari non possono eccedere l'ottanta per cento del prezzo di acquisto o del valore di stima dei terreni. Essi sono fatti per contanti.
[4]I detti mutui debbono essere rimborsati mediante annualita' comprensive del capitale, degli interessi e degli accessorii.
[5]Il mutuatario ha facolta' di pagare il debito anche prima della scadenza convenuta.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva