Art. 21
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[1](Art. 22 Regolamento approvato con R. D. 14 novembre 1920, n. 1703).
[2]I mutui per gli scopi di cui alle lettere c), d), e), f), e g) dell'articolo 19 possono essere accordati anche a conduttori di fondi rustici, qualora il proprietario consenta a prestare valida garanzia ipotecaria.
[3]I mutui concessi ai conduttori non possono avere durata superiore a quella del periodo di tempo per cui deve avere ancora vigore il contratto di affitto in corso.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva