Art. 23
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[2]Gli atti costitutivi e gli statuti degli istituti od enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1 sono esenti da qualsiasi tassa di bollo e registro; sono pure esenti da tali tasse le successive modificazioni degli statuti.
[3]Nelle provincie del Mezzogiorno, della Sicilia e della Sardegna godono analoga esenzione i Consorzi agrari, e in genere gli enti agrari e le associazioni agrarie.
[4]Le tasse di bollo e registro dovute sugli atti costitutivi e statuti dei Consorzi agrari delle Marche e dell'Umbria sono ridotte alla meta' della misura normale, e sono parimenti ridotte a meta' le stesse tasse relativamente alle successive modificazioni degli atti costitutivi e degli statuti.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva