Art. 23

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[1](Art. 25 legge 29 marzo 1906, n. 100; Art. 9 legge 15 luglio 1906, n. 383; art. 24 T. U. 10 novembre 1907, n. 844; Art. 24 legge 2 gennaio 1910, n. 7; art. 4 R. D. L. 19 novembre 1921, n. 1798).

[2]Gli atti costitutivi e gli statuti degli istituti od enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1 sono esenti da qualsiasi tassa di bollo e registro; sono pure esenti da tali tasse le successive modificazioni degli statuti.

[3]Nelle provincie del Mezzogiorno, della Sicilia e della Sardegna godono analoga esenzione i Consorzi agrari, e in genere gli enti agrari e le associazioni agrarie.

[4]Le tasse di bollo e registro dovute sugli atti costitutivi e statuti dei Consorzi agrari delle Marche e dell'Umbria sono ridotte alla meta' della misura normale, e sono parimenti ridotte a meta' le stesse tasse relativamente alle successive modificazioni degli atti costitutivi e degli statuti.

Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art23 · fonte su Normattiva