Art. 24

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[1](Art. 25 legge 29 marzo 1906, n. 100; art. 9 legge 15 luglio 1906, n. 383; Art. 24 T. U. 10 novembre 1907, 844; art. 24 legge 2 gennaio 1910, n. 7).

[2]E' ridotta al quarto la tassa di negoziazione delle azioni delle Casse agrarie costituite da societa' e dai Consorzi agrari delle provincie del Mezzogiorno, della Sicilia e della Sardegna ed e' ri dotta alla meta' la tassa medesima per i Consorzi Agrari delle Marche e dell'Umbria, fermo restando per le azioni delle Societa' a forma cooperativa il disposto dell'articolo 12 della legge 23 gennaio 1902, n. 25 all. c.

Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art24 · fonte su Normattiva