Art. 24
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[2]E' ridotta al quarto la tassa di negoziazione delle azioni delle Casse agrarie costituite da societa' e dai Consorzi agrari delle provincie del Mezzogiorno, della Sicilia e della Sardegna ed e' ri dotta alla meta' la tassa medesima per i Consorzi Agrari delle Marche e dell'Umbria, fermo restando per le azioni delle Societa' a forma cooperativa il disposto dell'articolo 12 della legge 23 gennaio 1902, n. 25 all. c.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva