Art. 27

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 35 legge 9 luglio 1908, n. 445; art. 8 D. L. L. 23 agosto 1917, n. 1592).

[2]I ricorsi, i documenti, gli estratti catastali, i certificati ipotecari e tutti gli altri atti che possono occorrere pel funzionamento degli istituti indicati alle lettere a) e b) dell'art. 1, anche per comprovare la proprieta', la liberta' ed il valore gli immobili offerti in garanzia delle operazioni di anticipazione, saranno stesi su carta libera e rilasciati gratuitamente dai pubblici uffici, quando siano richiesti dagli istituti suddetti, i quali hanno altresi' facolta' di far eseguire ricerche sui registri catastali ed estrarne appunti senza spesa.

Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art27 · fonte su Normattiva