Art. 27
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928. Leggi il testo vigente →
[2]I ricorsi, i documenti, gli estratti catastali, i certificati ipotecari e tutti gli altri atti che possono occorrere pel funzionamento degli istituti indicati alle lettere a) e b) dell'art. 1, anche per comprovare la proprieta', la liberta' ed il valore gli immobili offerti in garanzia delle operazioni di anticipazione, saranno stesi su carta libera e rilasciati gratuitamente dai pubblici uffici, quando siano richiesti dagli istituti suddetti, i quali hanno altresi' facolta' di far eseguire ricerche sui registri catastali ed estrarne appunti senza spesa.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva