Art. 28
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 3 legge 23 gennaio 1887, n. 4276).
[3]Saranno pure rilasciati gratuitamente i certificati comprovanti l'adempimento delle anzidette formalita'.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva