Art. 28

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 3 legge 23 gennaio 1887, n. 4276).

[2]L'iscrizione del privilegio convenzionale sopra il registro tenuto dal Conservatore delle ipoteche a norma dell'art. 9, e il deposito e l'affissione dell'atto costitutivo di detto privilegio secondo il disposto dell'art. 10, saranno fatti gratuitamente.

[3]Saranno pure rilasciati gratuitamente i certificati comprovanti l'adempimento delle anzidette formalita'.

Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art28 · fonte su Normattiva