Art. 29

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[1](Art. 77 legge 31 marzo 1904, n. 140; art. 27 legge 29 marzo 1906, n. 100; Art. 9 legge 15 luglio 1906, n. 383; articolo 24 T. U. 10 novembre 1907, n. 844; art. 19 legge 8 ottobre 1920, n. 1479; Art. 4. R. D. L. 19 novembre 1921, n. 1798).

[2]Sono esenti dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi derivanti dalle operazioni di credito agrario contemplate nel presente Testo Unico la Sezione di credito agrario dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, le Casse provinciali di credito agrario del Mezzogiorno e della Sardegna, la Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, nonche' i Monti frumentari e nummari, le Casse e Societa' agrarie e i Consorzi Agrari delle Provincie meridionali, della Sicilia e della

[3]Sardegna.

[4]Le Casse provinciali di credito agrario della Sardegna sono esenti dal pagamento dell'imposta di manomorta.

Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art29 · fonte su Normattiva