Art. 3
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[1](Art. 3 D. L. 17 giugno 1915, n. 931).
[2]Gli Istituti di emissione seno autorizzati a riscontare il portafoglio degli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario. Gli effetti costituenti tale portafoglio possono avere scadenza fino a sei mesi.
[3]Il saggio per tale risconto sara' inferiore dell'uno per cento al saggio ufficiale dello sconto.
[4]Per le operazioni previste nel presente articolo e' ridotta a L. 0,50 la tassa di cui all'art. 21 della legge (Testo Unico) 28 aprile 1910, n. 204, oltre le addizionali di cui all'art. 1 del R. Decreto legge 22 ottobre 1914, n. 1155, dell'art. 7 del Regio Decreto legge 7 giugno 1920, n. 738 e dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1920, n. 1821.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva