Art. 31

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[1](Art. 26 legge 29 marzo 1906, n. 100; art. 9 legge 15 luglio 1906, n. 383; art. 24 T. U. 10 novembre 1907, n. 844; art. 25 legge 2 gennaio 1910, n. 7; art. 4 R. D. L. 19 novembre 1921, n. 1798).

[2]E' esteso il beneficio del gratuito patrocinio:

  • a)agli Istituti di credito agrario creati con leggi speciali;
  • b)ai Monti frumentari e nummari, alle Casse agrarie e di prestanze agrarie, ai Consorzi agrari e in genere agli enti agrari e associazioni agrarie delle provincie del Mezzogiorno, della Sicilia e della Sardegna;
  • c)ai Consorzi e Sindacati agrari, alle Casse agrarie, nonche' alle Casse di risparmio e alle Banche cooperative, per quanto riguarda le loro operazioni agrarie, delle Marche e dell'Umbria.

Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art31 · fonte su Normattiva