Art. 31
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928. Leggi il testo vigente →
[2]E' esteso il beneficio del gratuito patrocinio:
- a)agli Istituti di credito agrario creati con leggi speciali;
- b)ai Monti frumentari e nummari, alle Casse agrarie e di prestanze agrarie, ai Consorzi agrari e in genere agli enti agrari e associazioni agrarie delle provincie del Mezzogiorno, della Sicilia e della Sardegna;
- c)ai Consorzi e Sindacati agrari, alle Casse agrarie, nonche' alle Casse di risparmio e alle Banche cooperative, per quanto riguarda le loro operazioni agrarie, delle Marche e dell'Umbria.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva