Art. 32
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[1](Art. unico R. D. 18 marzo 1915, n. 534).
[2]Gli Istituti di credito agrario creati con leggi speciali saranno rappresentati e difesi della R. Avvocatura erariale in tutti i giudizi attivi e passivi avanti l'autorita' giudiziaria, quando il Ministero di Agricoltura ne faccia speciale richiesta all'Avvocatura erariale medesima.
[3]Gli organi e le competenze da corrispondersi all'Avvocatura degli Istituti sopra menzionati saranno liquidati a norma di legge.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva