Art. 34

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[1](Art. 3 legge 6 luglio 1912, n. 802; Art. 30 Reg. approvato con R. D. 9 gennaio 1913, n. 327).

[2]L'Istituto di credito agrario per la Liguria e' autorizzato ad eseguire nelle provincie di Genova e Porto Maurizio le operazioni di credito agrario di esercizio e di credito per miglioramenti agrari contemplate negli articoli 5 e 17 del presente testo unico.

[3]L'Istituto puo' ricevere inoltre depositi a risparmio ed emettere buoni a scadenza fissa.

Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art34 · fonte su Normattiva