Art. 34
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928. Leggi il testo vigente →
[2]L'Istituto di credito agrario per la Liguria e' autorizzato ad eseguire nelle provincie di Genova e Porto Maurizio le operazioni di credito agrario di esercizio e di credito per miglioramenti agrari contemplate negli articoli 5 e 17 del presente testo unico.
[3]L'Istituto puo' ricevere inoltre depositi a risparmio ed emettere buoni a scadenza fissa.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva