Art. 35
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[1](Art. 4 legge 6 luglio 1912, n. 802).
[2]L'Istituto ha facolta' di destinare un decimo degli utili netti annuali all'istituzione di premi d'incoraggiamento e sussidi agli enti intermediari e ad altri istituti che svolgano opera proficua per l'agricoltura.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva