Art. 36
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[2]Il Ministero di Agricoltura puo' aprire ogni anno in Liguria due concorsi a premi: uno tra le Casse agrarie o rurali costituite in forma cooperativa e l'altro tra i Consorzi agrari cooperativi.
[3]Per il conferimento dei premi agli enti vincitori dei concorsi e' stanziato per un decennio, a cominciare dall'esercizio 1913-914, sul bilancio della spesa del Ministero di agricoltura, la somma di Lire 20.000 all'anno.
[4]Detti premi sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva