Art. 37
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[2]I componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto di credito agrario per la Liguria sono nominati secondo le norme da stabilirsi nello Statuto.
[3]Il Presidente e' nominato con decreto reale, promosso dal ministro di agricoltura, fra i componenti il Consiglio di Amministrazione.
[4]Tre revisori nominati annualmente dal ministro di agricoltura esercitano presso l'istituto le funzioni attribuite ai sindaci dal Codice di commercio.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva