Art. 37

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[1](Art. 9 legge 6 luglio 1912, n. 802; Art. 19 dello Statuto approvato con R. D. 3 settembre 1913, n. 1125).

[2]I componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto di credito agrario per la Liguria sono nominati secondo le norme da stabilirsi nello Statuto.

[3]Il Presidente e' nominato con decreto reale, promosso dal ministro di agricoltura, fra i componenti il Consiglio di Amministrazione.

[4]Tre revisori nominati annualmente dal ministro di agricoltura esercitano presso l'istituto le funzioni attribuite ai sindaci dal Codice di commercio.

Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art37 · fonte su Normattiva