Art. 38
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[1](Art. 10 legge 6 luglio 1912, n. 802).
[2]L'azione e le operazioni dell'Istituto di credito agrario per la Liguria sono regolate da uno statuto approvato con decreto reale, promosso dal ministro di agricoltura, sentito il Consiglio di Stato.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva