Art. 39
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[1](Art. 1 R. Decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1798).
[2]E' autorizzata la costituzione di una Sezione di credito agrario dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, costituito in base al Decreto-legge luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497.
[3]La Sezione ha per iscopo di compiere nel territorio della Venezia propriamente detta, della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina le seguenti operazioni:
- a)concessione di sovvenzioni cambiarie dirette ad associazioni ed enti agrari legalmente costituiti, per gli scopi indicati all'art. 5 del presente testo unico;
- b)risconto agli istituti che esercitano il credito agrario nelle Venezie delle cambiali rilasciate dagli agricoltori e dalle associazioni ed enti agrari legalmente costituiti, in dipendenza di prestiti concessi per gli scopi di cui al comma precedente;
- c)concessione di sovvenzioni e mutui per l'esecuzione delle opere indicate agli articoli 17 e 19, lettere c), d), e), f) e g) del presente testo unico.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva