Art. 4
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[2]Gli Istituti esercenti il credito agrario in conformita' delle disposizioni del presente Testo Unico sono sottoposti alla vigilanza del Ministero per l'agricoltura, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva