Art. 4

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[1](Art. 25 Testo Unico 10 novembre 1907, n. 844; art. 26 legge 2 gennaio 1910, n. 7; art. 4 D. L. L. 22 giugno 1919, n. 1190).

[2]Gli Istituti esercenti il credito agrario in conformita' delle disposizioni del presente Testo Unico sono sottoposti alla vigilanza del Ministero per l'agricoltura, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art4 · fonte su Normattiva