Art. 40
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[1](Art. 2 R. Decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1798).
[2]Alla formazione del capitale della Sezione di cui all'articolo precedente sono autorizzati a partecipare, anche in deroga a disposizioni di leggi, regolamenti e statuti, oltre l'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, le Casse di risparmio, i Monti di pieta' e tutti gli istituti ordinari e cooperativi di credito che operano nelle Venezie.
[3]Ad aumento del capitale suddetto e' devoluto il fondo di lire 1.500.000 all'anno, da stanziarsi per cinque anni nel bilancio del Ministero di Agricoltura, a sensi dell'art. 2 del R. Decreto-legge 4 maggio 1920, n. 661.
[4]Il Consorzio per il credito agrario nel Veneto, costituito a sensi dell'art. 1 del citato decreto legge, cessa di funzionare alla data di costituzione della Sezione predetta, la quale si intende surrogata al Consorzio in tutti gli obblighi e diritti derivanti dalle operazioni fino allora compiute.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva