Art. 41
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[1](Art. 3 R. Decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1798).
[2]Sono assegnate alla Sezione suddetta le somme disponibili sul fondo di cui ai decreti luogotenenziali 20 febbraio e 25 maggio 1919, nn. 318 e 943 e al Regio Decreto 20 luglio 1919, n. 1363 e quelle provenienti dai rimborsi totali e parziali delle sovvenzioni accordate dagli istituti di credito che ebbero anticipazioni sul fondo medesimo.
[3]Le dette somme dovranno ((essere impiegate unicamente)) nelle sovvenzioni cambiarie indicate alle lettere a) e b) dell'art. 39, che abbiano una scadenza non oltrepassante il 31 dicembre 1930, entro il quale anno le somme stesse dovranno essere restituite dall'anzidetta Sezione al Banco di Napoli, che le portera' in diminuzione della sua circolazione posta a carico del Tesoro.
[4]Sulle somme di che sopra la Sezione corrispondera' al Tesoro l'interesse annuo del 2,25%.
Testo vigente dal 6 ottobre 1922 al 10 agosto 1928 · versione 1 su Normattiva