Art. 42
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[1](Art. 4 R. Decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1798).
[2]Con decreto reale, su proposta del Ministro di Agricoltura, sentito il Consiglio dei Ministri, sara' approvato l'atto costitutivo e lo statuto della Sezione e saranno dettate le norme occorrenti per il funzionamento di essa.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva