Art. 43
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[2]E' assegnato un fondo di L. 700.000 per l'esercizio del credito agrario nelle Marche, e un fondo di L. 400.000 per l'esercizio del credito agrario nell'Umbria.
[3]Alla formazione del fondo per l'esercizio del credito agrario nelle Marche concorrono lo Stato per lire 200.000, la Cassa di risparmio di Milano per lire 300.000 e la Cassa di risparmio di Bologna per lire 200.000.
[4]Alla formazione del fondo per l'esercizio del credito agrario nell' Umbria concorrono lo Stato per lire 300.000 e la Cassa di risparmio di Milano per lire 100.000.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva