Art. 44

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[1](Art. 2 e 13 legge 2 gennaio 1910, n. 7).

[2]In ciascun Comune capoluogo o gia' capoluogo di Mandamento nelle Marche e nell'Umbria, e nei Comuni dell'Umbria aventi piu' di diecimila abitanti e' costituita una Cassa agraria.

[3]Possono esercitare le funzioni di Cassa agraria le Casse di risparmio, le Banche cooperative e i Consorzi o Sindacati agrari legalmente costituiti, esistenti nei Comuni suddetti, separando questo ramo di operazioni dagli altri e tenendone distinta la gestione.

Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art44 · fonte su Normattiva