Art. 46
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[2]Le Casse agrarie hanno facolta' di eseguire le operazioni di credito agrario di esercizio. Possono inoltre essere autorizzate a ricevere depositi a risparmio ed in conto corrente, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.
[3]Le dette Casse possono infine compiere le operazioni ed esercitare le funzioni di Consorzio agrario, con le limitazioni e le norme da fissarsi nel regolamento.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva