Art. 49
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[2]E' costituito in Roma un Istituto con la denominazione di «Credito agrario per il Lazio».
[3]Il capitale iniziale dell'Istituto e' di lire un milione, formato con un contributo di lire cinquecentomila della Banca d'Italia e con due elargizioni a fondo perduto, una di lire trecentomila della Cassa di risparmio delle provincie lombarde ed una di lire duecentomila della Cassa di risparmio di Roma.
[4]Il capitale iniziale potra' essere aumentato in seguito col concorso di altri enti.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva