Art. 49

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[1](art. 1 legge 21 dicembre 1902, n. 542; art. 2 dello Statuto approvato con R. D. 5 ottobre 1903, n. 417).

[2]E' costituito in Roma un Istituto con la denominazione di «Credito agrario per il Lazio».

[3]Il capitale iniziale dell'Istituto e' di lire un milione, formato con un contributo di lire cinquecentomila della Banca d'Italia e con due elargizioni a fondo perduto, una di lire trecentomila della Cassa di risparmio delle provincie lombarde ed una di lire duecentomila della Cassa di risparmio di Roma.

[4]Il capitale iniziale potra' essere aumentato in seguito col concorso di altri enti.

Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art49 · fonte su Normattiva