Art. 5
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[2]Agli effetti della presente legge sono considerate operazioni di credito agrario di esercizio:
[3]1.° I prestiti agli agricoltori, enti ed associazioni agrarie;
- a)per la conduzione dei terreni, la coltivazione di essi, la raccolta, la utilizzazione e la trasformazione dei prodotti;
- b)per l'acquisto di bestiame, macchine ed attrezzi agricoli occorrenti alla dotazione del fondo;
- c)per pagamenti di canoni e corrisposte di affitto e per spese di assicurazione;
[4]2.° Le anticipazioni su pegno di prodotti agricoli depositati in magazzini generali o in altri luoghi di pubblico e privato deposito; 3.° I prestiti a favore di enti od associazioni agrarie;
- a)per l'acquisto di cose utili alla gestione delle aziende agrarie dei soci;
- b)per anticipazioni ai soci in caso di vendita collettiva dei loro prodotti agrari.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva