Art. 5

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 30 Regolamento approvato con R. D. 21 luglio 1904, n. 536: art. 1 D. L. L. 22 giugno 1919, n. 1190; art. 1 legge 8 ottobre 1920, n. 1479; art. 17 Regolamento approvato con R. D. 14 novembre 1920, n. 1703).

[2]Agli effetti della presente legge sono considerate operazioni di credito agrario di esercizio:

[3]1.° I prestiti agli agricoltori, enti ed associazioni agrarie;

  • a)per la conduzione dei terreni, la coltivazione di essi, la raccolta, la utilizzazione e la trasformazione dei prodotti;
  • b)per l'acquisto di bestiame, macchine ed attrezzi agricoli occorrenti alla dotazione del fondo;
  • c)per pagamenti di canoni e corrisposte di affitto e per spese di assicurazione;

[4]2.° Le anticipazioni su pegno di prodotti agricoli depositati in magazzini generali o in altri luoghi di pubblico e privato deposito; 3.° I prestiti a favore di enti od associazioni agrarie;

  • a)per l'acquisto di cose utili alla gestione delle aziende agrarie dei soci;
  • b)per anticipazioni ai soci in caso di vendita collettiva dei loro prodotti agrari.

Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art5 · fonte su Normattiva