Art. 50
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[1](Art. 2 legge 21 dicembre 1902, n. 542).
[2]La quota di partecipazione di L. 500.000 della Banca d'Italia e' prelevata, a titolo d'impiego, dall'ammontare della massa di rispetto disponibile.
[3]Rimane ferma, ad ogni effetto, la disposizione del capoverso dell'art. 50 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione, approvato con R. D. 9 ottobre 1900, n. 273, anche per la parte della massa di rispetto della Banca d'Italia assegnata al detto scopo.
[4]La parte medesima rimarra' cosi impegnata fino a che duri la concessione della facolta' di emissione dei biglietti nei termini previsti dall'art. 1 del citato testo unico delle leggi sugli istituti di emissione.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva