Art. 51
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[1](Art. 3 legge 21 dicembre 1902, n. 542).
[2]La Banca d'Italia partecipera' agli utili del credito agrario in ragione della somma da essa conferita per la formazione del capitale di cui all'art. 49.
[3]Gli utili corrispondenti al concorso fornito dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde e della Cassa di risparmio di Roma sono destinati a riserva.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva