Art. 52
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928. Leggi il testo vigente →
[2]Il «Credito agrario per il Lazio» e' autorizzato a fare le operazioni di credito agrario di esercizio e di credito per miglioramenti agrari contemplate negli articoli 5 e 17 del presente testo unico.
[3]L'Istituto stesso ha facolta' di raccogliere depositi a risparmio e di emettere buoni a scadenza fissa.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva