Art. 53
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[2]I Componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto «Credito agrario per il Lazio» sono nominati secondo le norme stabilite nello statuto. Ad ogni ente partecipante spetta la rappresentanza nel Consiglio di amministrazione.
[3]Il Presidente e' nominato con Decreto Reale, promosso dal Ministro di Agricoltura, fra i componenti il Consiglio di amministrazione.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva