Art. 54

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[1](Art. 7 legge 21 dicembre 1902, n. 542).

[2]L'azione e le operazioni dell'Istituto «Credito agrario per il Lazio» sono regolate da uno statuto approvato con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, promosso dal Ministro di Agricoltura.

Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art54 · fonte su Normattiva