Art. 55
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[1](Articolo unico D. L. L. 14 luglio 1918, n. 1142).
[2]Il Credito agrario per il Lazio, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, la Cassa Nazionale delle Assicurazioni sociali, l'Istituto Nazionale di Credito per la cooperazione, le Casse di Risparmio, i Monti di Pieta' e gli Istituti ordinari e cooperativi di credito, indipendentemente da qualunque disposizione di leggi regolamenti e statuti, sono autorizzati, singolarmente o riuniti in consorzio, a concedere mutui agli enti agrari del Lazio per acquisto di terreni, pagamento di capitali e di canoni e affrancazioni.
[3]Gli Istituti medesimi potranno anche effettuare anticipazioni per l'esecuzione di miglioramenti fondiari e agrari, in base a certificati di avanzamento dei lavori rilasciati dal Ministero di Agricoltura.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva