Art. 56
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928. Leggi il testo vigente →
[1](Articolo unico D. L. L. 14 luglio 1918, n. 1142).
[2]A garanzia dei mutui di cui all'art. 55 gli enti agrari del Lazio rilasceranno agli Istituti sovventori regolare delegazione sull'esattore che riscuote tutte le entrate sociali, nei modi e nelle forme di cui all'art. 8 della legge 4 agosto 1894, n. 397. Puo' anche farsi luogo alla iscrizione ipotecaria sui beni del dominio collettivo.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva