Art. 57
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[1](Articolo unico D. L. L. 14 luglio 1918, n. 1142).
[2]Gli enti agrari sono autorizzati a contrarre i mutui previsti dall'art. 55 con decreto del Ministro di Agricoltura, o quando debba concedersi l'ipoteca sui beni del dominio collettivo, con decreto reale, su proposta del Ministro stesso.
[3]I mutui sono dell'Istituto sovventore notificati, per lettera raccomandata, al Ministero di Agricoltura, che rilascera' all'Istituto stesso un certificato di iscrizione d'impegno in bilancio sui competenti capitoli per la corrispondente annualita' e per la quota di interessi, ai termini rispettivamente degli art. 58 e 59.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva