Art. 58
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[1](Articolo unico D. L. L. 14 luglio 1918, n. 1142).
[2]Quando le entrate sociali riscosse nell'anno non coprono l'intero importo delle corrispondenti annualita' dovute agli Istituti sovventori, lo Stato anticipera' la differenza. A tale fine sara' fatto uno stanziamento nel bilancio annuale del Ministero di Agricoltura di Lire 500.000.
[3]Le somme anticipate dallo Stato saranno rimborsate dagli enti agrari del Lazio nell'anno successivo con le entrate sociali, salvo, in caso di insufficienza, a stabilirsi d'ufficio dal Ministero per l'Agricoltura, per l'anno stesso, un supplemento di contributi sociali, da riscuotersi il tutto con le forme ed i modi di cui all'articolo 8 della legge 4 agosto 1894, n. 397.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva