Art. 59

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[1](Articolo unico D. L. L. 14 luglio 1918, n. 1142).

[2]Il periodo di ammortamento dei mutui, ad annualita' posticipate, avra' sempre inizio dal 1° gennaio e dovra' avere una durata non superiore ai cinquanta anni. Il debitore ha facolta' di estinguere i mutui anticipatamente.

[3]Lo Stato concorrera' nel pagamento dell'interesse in misura non superiore al due per cento.

[4]I mutui sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art59 · fonte su Normattiva