Art. 59
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928. Leggi il testo vigente →
[1](Articolo unico D. L. L. 14 luglio 1918, n. 1142).
[2]Il periodo di ammortamento dei mutui, ad annualita' posticipate, avra' sempre inizio dal 1° gennaio e dovra' avere una durata non superiore ai cinquanta anni. Il debitore ha facolta' di estinguere i mutui anticipatamente.
[3]Lo Stato concorrera' nel pagamento dell'interesse in misura non superiore al due per cento.
[4]I mutui sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva