Art. 6

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[1](Art. 5 Regolamento approvato con R. D. 21 luglio 1904, n. 536; art. 30 Regolamento approvato con R. D. 27 gennaio 1907, n. 29; art. 18 Regolamento approvato con R. D. 20 marzo 1910, n. 247; art. 4 Regolamento approvato con R. D. 9 gennaio 1913, n. 327).

[2]I prestiti di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo precedente possono concedersi a favore di agricoltori, enti ed associazioni che siano:

  • a)proprietari, enfiteuti, usufruttuari o usuari che conducano direttamente i fondi:
  • b)mezzaioli o coloni parziari;
  • c)affittuari che non abbiano subaffittato.

Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art6 · fonte su Normattiva