Art. 6
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928. Leggi il testo vigente →
[2]I prestiti di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo precedente possono concedersi a favore di agricoltori, enti ed associazioni che siano:
- a)proprietari, enfiteuti, usufruttuari o usuari che conducano direttamente i fondi:
- b)mezzaioli o coloni parziari;
- c)affittuari che non abbiano subaffittato.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva