Art. 62

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[1](Art. 6 e 8 legge 15 luglio 1906, n.383; art. 13 legge 2 febbraio 1911, n. 70).

[2]Nelle provincie di Aquila, Avellino, Bari, Benevento, Campobasso, Caserta, Chieti, Foggia, Lecce, Salerno e Teramo e' istituita una Cassa provinciale di credito agrario, con carattere di ente morale.

[3]Alla formazione del capitale di ciascuna Cassa e' destinata una somma eguale alla meta' dell'imposta erariale sui terreni iscritta nei ruoli del 1905. Tale somma e' versata, su decreto del Ministro del Tesoro, dalla Cassa Depositi e Prestiti, a rate, secondo il bisogno, merce' anticipazioni, da estinguersi con l'interesse del 3,50 per cento entro 25 anni.

Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art62 · fonte su Normattiva