Art. 63

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[1](Art. 7 legge 15 luglio 1908, n. 383).

[2]Il 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nelle provincie indicate nell'articolo precedente sulle rendite imponibili superiori a lire seimila, e' iscritto in apposito capitolo del bilancio dell'entrata e in un corrispondente capitolo del bilancio della spesa del Ministero del Tesoro. Tale fondo e' destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei Depositi e Prestiti per le operazioni consentite dell'articolo precedente.

[3]Estinte le anticipazioni, la parte di tributo erariale indicata nel primo comma di questo articolo sara' ogni anno, per ciascuna provincia, versata ad aumento del capitale della rispettiva Cassa di credito agrario.

[4]Per le provincie nelle quali, col compimento del nuovo catasto, venga meno, in tutto o in parte, fondo destinato ad estinguere le anticipazioni fatte dalla Cassa dei Depositi e Prestiti, si provvedera' iscrivendo annualmente nel bilancio della spesa del Ministero del Tesoro le rate di ammortizzazione non ancora scadute.

Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art63 · fonte su Normattiva