Art. 64

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[1](Art. 8 legge 15 luglio 1906, n. 383; art. 1 legge 2 febbraio 1911, n. 70; art. 7 R. D. L. 11 ottobre 1914, n. 1089; art. 4 R. D. L. 10 novembre 1920, n. 1636).

[2]Le operazioni delle Casse provinciali indicate all'art. 62 saranno limitate al credito agrario di esercizio.

[3]La gestione delle dette Casse, sino a che non siano in grado di provvedervi da se', e' affidata alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli, la quale potra' destinare i fondi che risultino esuberanti ai bisogni di una provincia ad operazioni di credito agrario in altre provincie nelle quali la dotazione assegnata alla rispettiva Cassa agraria si dimostri insufficiente.

Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art64 · fonte su Normattiva