Art. 65
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[2]Le Casse provinciali e la Cassa di risparmio del Banco di Napoli compiono le operazioni di credito di esercizio indicate nell'art. 5 del presente testo unico sia direttamente sia a mezzo di istituti e di enti intermediari legalmente costituiti, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva