Art. 65

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 1 e 4 legge 7 luglio 1901, n. 334; art. 8 legge 15 luglio 1903, n. 383; art. 1 e 8 legge 2 febbraio 1911, n. 70).

[2]Le Casse provinciali e la Cassa di risparmio del Banco di Napoli compiono le operazioni di credito di esercizio indicate nell'art. 5 del presente testo unico sia direttamente sia a mezzo di istituti e di enti intermediari legalmente costituiti, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art65 · fonte su Normattiva