Art. 67
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[2]Il patrimonio della Cassa provinciale e' formato:
[3]1° dalla somma di lire due milioni, prelevata dagli avanzi dei conti consuntivi degli esercizi 1903-904 e 1904-905. Su questo fondo, per dieci anni dalla data dell'ultimo versamento, non e' dovuto alcun interesse allo Stato; dall'undecimo anno in poi e per la durata di cinquanta anni sara' corrisposto l'interesse del 2 per cento. Dal ventunesimo al sessantesimo anno si provvedera' al rimborso, con le norme che saranno fissate dal regolamento;
[4]2° dalle somme anticipate alla Cassa dallo Stato sul fondo stanziato con i decreti luogotenenziali 27 luglio 1916, n. 913, 6 maggio 1917, n. 737, 28 giugno 1917, n. 1035, 11 novembre 1917, n. 1831, 14 aprile 1918, n. 566, 14 luglio 1918, n. 1100, 15 settembre 1918, n. 1444 e col R. D. 20 luglio 1919, n. 1414. Il rimborso di tali anticipazioni avra' luogo con le stesse norme di cui al precedente comma;
[5]3° da tutti i terreni disponibili patrimoniali dello Stato esistenti in Basilicata, non boschivi, e della provincia;
[6]4° da tutti i terreni guadagnati, mediante lavori idraulici, lungo il corso dei fiumi, negli alvei improduttivi dei medesimi, a decorrere dalla data dell'applicazione della legge 31 marzo 1904, n. 140.
[7]I terreni di cui ai precedenti commi 2 e 3, serbata la preferenza ai proprietari confinanti, saranno concessi in enfiteusi o venduti, previa approvazione del Ministero di Agricoltura, alle Societa' di agricoltori che ne facessero domanda con le norme che saranno stabilite nel regolamento.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva