Art. 68

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[1](Art. 3 e 34 legge 9 luglio 1908, n. 445).

[2]Le somme percette dallo Stato, dalla pubblicazione della legge 31 marzo 1904, n. 140, per fitti e prezzi di cessione dei beni di cui all'articolo precedente, comma 3°, sono corrisposte, al netto dalle spese di amministrazione alla Cassa provinciale di credito agrario, la quale sara' senz'altro surrogata nei diritti dello Stato verso i terzi.

[3]Durante il tempo in cui i beni suddetti rimarranno in possesso della Cassa, lo Stato rimborsera' alla medesima l'ammontare dell'imposta fondiaria erariale, che quella avra' annualmente pagata per i beni da essa amministrati.

[4]Alle vendite di beni immobili fatte dalla Cassa e' applicata la riduzione della tassa di registro ad un quarto della misura normale, con le agevolazioni consentite dall' art. 1° della legge 23 gennaio 1902, n. 25, all. C.

Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art68 · fonte su Normattiva