Art. 68
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928. Leggi il testo vigente →
[2]Le somme percette dallo Stato, dalla pubblicazione della legge 31 marzo 1904, n. 140, per fitti e prezzi di cessione dei beni di cui all'articolo precedente, comma 3°, sono corrisposte, al netto dalle spese di amministrazione alla Cassa provinciale di credito agrario, la quale sara' senz'altro surrogata nei diritti dello Stato verso i terzi.
[3]Durante il tempo in cui i beni suddetti rimarranno in possesso della Cassa, lo Stato rimborsera' alla medesima l'ammontare dell'imposta fondiaria erariale, che quella avra' annualmente pagata per i beni da essa amministrati.
[4]Alle vendite di beni immobili fatte dalla Cassa e' applicata la riduzione della tassa di registro ad un quarto della misura normale, con le agevolazioni consentite dall' art. 1° della legge 23 gennaio 1902, n. 25, all. C.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva