Art. 69
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[1](Art. 2 D. L. L. 22 giugno 1919, n. 1190).
[2]La Cassa provinciale e' amministrata da un Consiglio, la cui composizione sara' stabilita nel regolamento.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva